E’ stata approvata al senato la legge di bilancio per il 2026. Il testo è quindi ormai definitivi. Viene quindi confermata la reintroduzione dell’iperammortamento in sostituzione dell’attuale credito di imposta 4.0 e 5.0.
Con questa novità vengono sensibilmente aumentate le aliquote dei beni industria 4.0 anche se i tempi di godimento del beneficio, per le caratteristiche di questo nuovo beneficio, saranno più lunghi.
Da segnalare che “rientra” nell’iper ammortamento il software 4.0 che era stato escluso degli incentivi 4.0 nel 2025.
Beneficiari
Possono accedere all’ipermammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Agevolazione
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui alle tabelle qui sotto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Investimenti 4.0 e Autoproduzione di energia
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:
- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
- i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Percentuale di maggiorazione del costo:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)
- +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
- +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)
Modalità operativa
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)
Gestione dei beni acquistati
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Operatività
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore
documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.


